Statuto
DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

ART. 1) È costituita un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata:
"ASSOCIAZIONE MAESTRI CARRAIOLI - ONLUS"

ART.2) L’Associazione ha sede presso il Comune di Solopaca, P.zza Municipio n.1, la durata dell' Associazione è illimitata, lo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno due terzi dei soci iscritti.

ART.3) L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e nel perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, ha per oggetto la promozione e la conservazione delle tradizioni socio-culturali del territorio in cui è inserito il comune di Solopaca e, in particolare, si propone di:
  • sollecitare, soprattutto tra i giovani, l'allestimento di carri allegorici nell'ambito della tradizionale Festa dell'Uva che si tiene in Solopaca nel mese di settembre di ogni anno;
  • favorire lo scambio di opinioni e di esperienze tra le diverse Botteghe che partecipano all' allestimento dei carri;
  • concorrere, con suggerimenti e proposte, a migliorare la costruzione dei carri, scegliendo il tema della sfilata in concorso con l'Ente Festa dell'Uva;
  • contribuire al miglioramento costante della suddetta manifestazione.

È  vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle innanzi menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONI ED ESERCIZI SOCIALI

ART.4) II patrimonio è costituito:
  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell' Associazione sono costituite:
  • dalle quote sociali;
  • dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART.5) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno I'Assemblea dei soci provvederà all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio del successivo esercizio, all'uopo predisposti al Consiglio d'Amministrazione.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "ONLUS" che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
È fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connessi.

SOCI

ART.6) Sono soci le persone o Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. Il Consiglio ha piena discrezionalità in ordine all'ammissione a socio di chi ne faccia richiesta; I'eventuale diniego circa I'ammissione può non essere motivato.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 giugno saranno considerati soci anche per I'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART.7) Ciascun socio è tenuto a partecipare attivamente e con continuità alle attività dell'Associazione, dovendo ritenersi esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.8) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione dichiarata dal Consiglio per accertati motivi di incompatibilità, I'esclusione, può anche avvenire per morosità ovvero per la causa di cui al precedente comma 1 dell’ART.7, per decadenza ovvero per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio provvederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ART.9) L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5(cinque), ad un massimo di 13(tredici), membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni; il numero sarà determinato dall' Assemblea al momento della nomina. In caso di dimissioni ,decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
I Consiglieri devono essere necessariamente eletti tra i membri dell'associazione.

ART.10) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto I'Assemblea dei soci.
II Segretario coadiuva il Presidente e redige il verbale delle Assemblee su apposito registro.
II Tesoriere conserva i documenti contabili, provvede alla conservazione delle somme raccolte depositandole su apposito libretto bancario o postale intestato all'Associazione con facoltà di prelievo a firma disgiunta del Presidente o del Vice-Presidente.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART.11) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
È causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza ingiustificata da tre riunioni consecutive del Consiglio. II Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambe, il Consiglio sarà presieduto dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.12) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila ed approva il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART.13) Il Presidente (o in sua assenza il Vice-Presidente) rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEA

ART.14) L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

ART.15) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente il luogo, la data di prima e di seconda convocazione, l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel comune di Solopaca.

ART.16) L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. Sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, delibera inoltre su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio.

ART.17) Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola can il pagamento della quota annua di associazione.

ART.18) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambe l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario due scrutatori.

ART.19) L’Assemblea dei soci è solidamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
Nel caso in cui non sia validamente costituita in prima convocazione, l'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART.20) La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio dei Revisori,costituito da tre membri,eletti dall’Assemblea dei soci che durano in carica tre anni. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e I’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e potranno procedere in qualsiasi momento,anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Collegio dei Revisori.

COLLEGIO DE PROBIVIRI

ART.21) II Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea degli associati, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra persone non associate. Essi eleggono nel loro seno il Presidente ove ciò non sia fatto dall’Assemblea in sede di elezione. Il Collegio ha compiti arbitrali nelle controversie che interessano organi associativi, titolari di cariche o associati.
I giudizi arbitrali sono impugnabili dinanzi all’Assemblea straordinaria che decide a maggioranza.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del collegio dei Probiviri.

SCIOGLIMENTO

ART.22) Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall’Assemblea.
Il patrimonio sarà devoluto, per qualsiasi causa lo scioglimento avvenga, ad altre ONLUS oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, co.190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 ed eventuali successive modificazioni, salvo diversa destinazione che imponesse la Legge.

CLAUSOLA FINALE

ART.23) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto ,nell'atto costitutivo e nel Regolamento da emanarsi da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.12 che precede, si rinvia alle norme di Legge applicabili in tema di associazione non riconosciute e di ONLUS.